Art. 547 Codice di Procedura Civile. Dichiarazione del terzo.

547. Dichiarazione del terzo.

I. Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna (1).

II. Deve altresì specificare i sequestri [670, 678 c. 1] precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni [1264 c. 1 c.c.] che gli sono state notificate o che ha accettato [550; 2914 c. 1 n. 2 c.c.].

III. Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante [269] nel termine perentorio [152 c. 2, 153] fissato dal giudice [630].

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(1) Comma sostituito dall'art. 19, D.L. 12 settembre 2014 n. 132, conv., con modif., in L. 10 novembre 2014, n. 162. A norma dell’art. 19, c. 6, D.L. n. 132/2014 cit., le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione. Il testo disponeva: «Con dichiarazione all'udienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna». L'art. 1, c. 20, L. 24 dicembre 2012, n. 228, aveva introdotto le parole «o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata». In precedenza, il comma era stato sostituito dall'art. 12, L. 24 febbraio 2006, n. 52. Il testo disponeva: «Con dichiarazione all'udienza il terzo, personalmente o a mezzo di mandatario speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso, e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna».

LA GIURISPRUDENZA.

  • Nel caso in cui la Banca d'Italia, chiamata a rendere la dichiarazione di terzo quale tesoriere nell'ambito di un procedimento di espropriazione presso terzi per crediti nei confronti del Ministero dell'Interno, dichiari l'esistenza di somme soggette a vincolo di impignorabilità ex art. 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la rilevabilità ufficiosa di tale vincolo impone al giudice dell'esecuzione di svolgere, nell'ambito dei poteri a lui attribuiti dall'art. 484, primo comma, cod. proc. civ., una sommaria attività accertativa, procedendo alla declaratoria di nullità del pignoramento e di improseguibilità del processo esecutivo ovvero, per il caso di ritenuta inoperatività del vincolo, all'assegnazione del credito, previo riscontro delle relative condizioni. In entrambi i casi, la tutela contro i provvedimenti resi dal giudice dell'esecuzione resta affidata al rimedio dell'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., salva l'opposizione del debitore esecutato volta a far valere l'impignorabilità del credito, proposta prima del provvedimento del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. Cass. n. 10243 del 20 maggio 2015.

  • In ipotesi di contratto di conto corrente bancario affidato con saldo negativo, il creditore non può pignorare le singole rimesse che, affluite sul conto del debitore, hanno comportato la mera riduzione dello scoperto, ma eventualmente il solo saldo positivo, atteso che il contratto in questione dà luogo ad un rapporto giuridico unitario, composto da poste attive e passive, che non si risolve a seguito del pignoramento. Cass. n. 6393 del 30 marzo 2015.
  • In caso di pignoramento presso terzi avente ad oggetto crediti nascenti da rapporto di conto corrente bancario, la dichiarazione positiva resa dall'istituto bancario terzo pignorato nella procedura espropriativa, in seguito dichiarata improcedibile per il sopravvenuto fallimento del debitore, non preclude alla stessa banca, convenuta in un giudizio ordinario intrapreso dalla curatela fallimentare del debitore esecutato per il pagamento del saldo del conto corrente in precedenza pignorato, di eccepire in compensazione, ai sensi dell'art. 56 legge fall., un proprio controcredito vantato verso il fallimento in forza di un distinto rapporto di conto corrente.  In tema di pignoramento individuale presso terzi di somma depositata su conto corrente bancario, non è precluso al terzo che abbia reso la dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c. nel procedimento espropriativo, in seguito dichiarato improcedibile per il sopravvenuto fallimento del debitore, di eccepire, nel giudizio ordinario intrapreso dal fallimento in luogo del debitore per il pagamento del saldo del conto corrente, la compensazione con riguardo al credito vantato dalla banca verso il fallimento in forza di un distinto rapporto di conto corrente, ai sensi dell'art. 56 r.d. n. 267 del 1942. Cass. n. 4380 del 4 marzo 2015.
  • In tema di espropriazione forzata presso terzi, nel regime dell'art. 543 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 11 della legge 24 febbraio 2006 n. 52, ove si tratti di espropriazione di un credito per il quale non è prevista la citazione del terzo a comparire per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 cod. proc. civ., bensì la comunicazione a mezzo raccomandata da parte del medesimo al creditore circa l'esistenza del credito, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 cod. proc. civ. decorre, per il terzo, dal momento in cui questi ne abbia legale conoscenza tramite comunicazione da parte del creditore o con altro strumento idoneo, e non dalla data di emissione del provvedimento stesso, non potendo trovare applicazione la previsione dell'art. 176, secondo comma, cod. proc. civ. Cass. n. 11642 del 26 maggio 2014.
  • In tema di espropriazione presso terzi, la domanda di accertamento del credito, nel contenere, ai sensi dell'art. 543, secondo comma n. 2, c.p.c., "l'indicazione, almeno generica, delle cose e delle somme dovute", si estende, potenzialmente, all'intero importo che si accerti dovuto dal debitore esecutato sulla base dei fatti e del titolo dedotti in giudizio, non potendosi esigere dal creditore procedente, estraneo ai rapporti tra debitore e terzo, la conoscenza dei dati esatti concernenti tali somme o cose, prevedendo il sistema che tale genericità venga eliminata mediante la dichiarazione che il terzo è chiamato a rendere ai sensi dell'art. 547 c.p.c. Cass. civ. n. 6518 del 20 marzo 2014.
  • Il terzo debitor debitoris può essere citato a comparire per rendere la dichiarazione di quantità dinanzi al giudice contabile, anziché al g.o. territorialmente competente per l'esecuzione, in ragione del carattere necessariamente unitario del nuovo procedimento cautelare che si svolge davanti alla Corte dei conti. Corte dei Conti n. 39 del 24 febbraio 2014.
  • A seguito dell’intervento operato dal legislatore con la Legge 52/2006, il terzo pignorato, fatta eccezione per i crediti derivanti da retribuzione, può rendere la dichiarazione prevista dall’art. 547 c.p.c. mediante comunicazione a mezzo raccomandata da inviare al creditore procedente entro dieci giorni dalla notificazione del pignoramento.  Corte di Appello Roma n. 13870 del 25 giugno 2013.
  • La competenza territoriale per il procedimento di esecuzione dei crediti è di natura inderogabile ed appartiene, con riguardo all'espropriazione forzata dei crediti, al tribunale del luogo di residenza del terzo pignorato e quindi, nel caso di espropriazione nei confronti di ente territoriale ai sensi dell'art. 150 d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, al tribunale del luogo di residenza del soggetto che ne sia tesoriere, non rilevando - ai fini dell'individuazione di diverso giudice - il contenuto della dichiarazione resa ex art. 547 c.p.c. da soggetto diverso dal tesoriere indicato erroneamente come terzo pignorato e come tale destinatario della notificazione dell'atto di pignoramento. Cass. civ. n. 3615 del 13 febbraio 2013.
  • Nell'espropriazione forzata presso terzi, il credito assoggettato al pignoramento deve essere esistente al momento della dichiarazione positiva resa dal terzo ovvero, per il caso di dichiarazione negativa e di instaurazione del giudizio volto all'accertamento del suo obbligo, al momento in cui è pronunciata la sentenza conclusiva di tale giudizio, restando invece irrilevante che il credito non esista al momento della notificazione del pignoramento. Cass. n. 12113 del 17 maggio 2013.
  • Il pagamento del terzo pignorato, debitore del debitore, nell'esecuzione forzata è revocabile nel successivo fallimento del debitore, quando abbia inciso sul patrimonio del fallito, perché eseguito con denaro a questi dovuto, essendo il solvens obbligato verso il debitore assoggettato ad esecuzione forzata e successivamente dichiarato fallito, e valendo il suo pagamento ad estinguere entrambi i debiti, suo e del debitore ancora in bonis. Cass. n. 23652 del 20 dicembre 2012.
  • In tema di espropriazione presso terzi, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi è l'unico esperibile avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., non solo quando si contestino vizi formali suoi, o degli atti che l'hanno preceduta, ma pure quando si intenda confutare l'interpretazione che il giudice dell'esecuzione ha dato alla dichiarazione del terzo, anche quanto alla entità ed alla esigibilità del credito. Ne consegue che, qualora il creditore assegnatario si avvalga, come titolo esecutivo nei confronti del terzo assegnato, dell'ordinanza predetta, è preclusa a quest'ultimo, assoggettato a tale esecuzione, la deduzione, mediante l'opposizione di cui all'art. 615 c.p.c., di quei medesimi vizi della menzionata ordinanza che, nel procedimento di espropriazione presso terzi, abbia già fatto valere con opposizione agli atti esecutivi definitivamente respinta. Cass. n. 20310 del 20 novembre 2012.
  • È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, sciogliendo la riserva assunta all'udienza fissata per la dichiarazione del terzo, sulle contestazioni sollevate dal debitore, con riguardo sia alla ritualità formale del titolo sia alla sequestrabilità del fondo pensionistico, accoglie l'opposizione dichiarando improcedibile il pignoramento, con declaratoria di estinzione della procedura sul rilievo che il fondo speciale per la previdenza e l'assistenza non possa formare oggetto di pignoramento. Trattandosi, infatti, di provvedimento assunto da un giudice investito di una cognizione meramente sommaria, destinata come tale a sfociare in provvedimenti ridiscutibili secondo le regole della cognizione piena e, dunque, del tutto provvisori, il provvedimento in esame non può considerarsi definitivo, dell'opposizione e la declaratoria di improcedibilità della procedura esecutiva non ha alcuna attitudine al giudicato, producendo la sua efficacia solo all'interno della stessa procedura, come qualunque altro atto esecutivo, con la conseguenza che non è suscettibile di impugnazione con il ricorso straordinario. Cass. civ. n. 10862 del 28 giugno 2012.
  • Va rigettata l'istanza proposta nel giudizio di accertamento intrapreso ex art. 548 c.p.c. dal creditore procedente nel giudizio di pignoramento presso terzi introdotto nei confronti del proprio debitore e della Regione Puglia nella qualità di debitor debitoris a seguito della omessa dichiarazione ex art. 547 c.p.c. laddove non risulti provata la debenza di somme da parte del medesimo debitor debitoris, che non può fondarsi unicamente sulla richiesta di ammissione di c.t.u. contabile, di per sé inammissibile atteso l'evidente valore esplorativo in assenza di idonei elementi probatori a sostegno della domanda. Trib. Bari n. 2270 del 20 giugno 2012.
  • In tema di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali avente ad oggetto somme giacenti presso il tesoriere, qualora il giudice dichiari, anche di ufficio, la nullità del pignoramento, per aver accertato che lo stesso è caduto su somme destinate con delibera dell'organo esecutivo alle finalità di cui all'art. 159, comma 2, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, il creditore procedente che intende far valere l'inefficacia del vincolo di destinazione per la sussistenza della condizione preclusiva dell'impignorabilità delle somme prevista dalla sentenza della Corte cost. n. 211 del 2003 assolve l'onere della prova incombente su di lui adducendo circostanze di fatto dalle quali sia desumibile il sospetto della sussistenza dell'indicata condizione preclusiva, né tale allegazione è validamente contrastata dalla produzione di una mera certificazione proveniente da uno degli organi o uffici dell'ente, in quanto, nel processo civile, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge, nessuno può formare prove a proprio favore, tanto più che il giudice, specie a fronte dell'impossibilità per il creditore di fornire ulteriore prova, può disporre consulenza tecnica di ufficio. Cass. n. 4820 del 26 marzo 2012.
  • Nell'espropriazione presso terzi di crediti, la competenza per territorio, da determinarsi in base alla residenza del "debitor debitoris", nel caso in cui il terzo sia la Banca d'Italia va individuata tenuto conto che essa gestisce la sezione di Tesoreria della provincia nella quale il creditore è domiciliato, senza che assumano rilievo la sede legale ovvero il luogo ove sussiste il rapporto del terzo con il debitore esecutato; per la ricerca di tale sede agli effetti dell'art. 543 c.p.c., trovano invero inderogabile applicazione le norme della pubblica contabilità, che assegnano la competenza per territorio, per le domande di pagamento contro la p.a., ai sensi degli art. 1182, comma 3, c.c., 54 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, 278, comma 1, lett. d, 287 e 407 r.d. 23 maggio 1924 n. 827, proprio al giudice del luogo in cui ha sede la predetta sezione di Tesoreria; alla concreta dotazione di provvista per i pagamenti, deve, infatti, escludersi ogni rilevanza, sul piano della competenza, la quale va così individuata, sia per la cognizione di domande di pagamento che per l'accertamento dell'obbligo del terzo di effettuare, come delegato "ex lege", il pagamento di un debito della stessa p.a., nella medesima sede, la sezione di Tesoreria provinciale gestita dalla Banca d'Italia. Cass. civ. n. 10198 del 10 maggio 2011.
  • Qualora, venga instaurato il giudizio di cognizione ex art. 548 c.pc., relativo all'accertamento dell'obbligo del terzo, la specifica disposizione dell'art. 547 c.p.c. non è più applicabile, ma diventano applicabili i principi generali anche quelli in ordine alla valutazione a fini probatori del comportamento processuale delle parti. Corte Appello Roma n. 941 del 7 marzo 2011.
  • Nella espropriazione di crediti presso terzi, ove il terzo nel rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. dichiari che il credito è già stato in parte pignorato ed assegnato, ma non fornisca gli elementi essenziali per determinare l'entità e la scadenza di tale precedente assegnazione, il creditore che pignori per secondo il medesimo credito ha l'onere di impugnare nelle forme prescritte tale dichiarazione, se vuole far accertare la consistenza della prima assegnazione. Ove, invece, il creditore pignorante per secondo ciò non faccia, chiedendo puramente e semplicemente l'assegnazione del credito pignorato, egli accetta il rischio derivante dalle predette carenze e consistente nell'incertezza della data di effettiva e totale estinzione del precedente debito; in tal caso, mancando nel titolo esecutivo elementi univoci idonei alla puntuale determinazione della precedente assegnazione, occorre far riferimento all'entità oggettiva del credito precedente, da accertarsi anche con apposita opposizione all'esecuzione intentata contro il terzo debitore costituito debitore del creditore originario con l'ordinanza di assegnazione. Cass. n. 3851 del 17 febbraio 2011.
  • Per l'esecuzione del sequestro conservativo di crediti, autorizzato dal presidente della sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, il terzo deve essere citato a comparire davanti all'autorità giudiziaria ordinaria per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., pena la declaratoria di nullità dell'ordinanza presidenziale. Corte dei Conti n. 115 del 18 febbraio 2011.