Sequestro a scopo di estorsione: concorso di circostanze attenuanti e aggravanti.
La Corte Cost. dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, IV comma, c.p., come sostituito dall'art. 3 della legge n. 251/2005, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità.
A cura dell'Avv. Augusto Careni
LA QUESTIONE
La Corte di Cassazione, prima sezione penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 69, IV comma. c.p., come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza dell’attenuante del «fatto di lieve entità» – introdotta dalla sentenza n. 68 del 2012 della Corte costituzionale, in relazione al reato di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all’art. 630 c.p. – sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99, IV comma, c.p.
LA DECISIONE DELLA CORTE COST.
La Corte Cost. rileva in primis che quando la circostanza attenuante del «fatto di lieve entità» concorre con l’aggravante della recidiva reiterata prevista dall’art. 99, IV comma, c.p., si ha che il giudice, nel bilanciamento delle circostanze, non può ritenere prevalente tale diminuente, rimanendo possibile, a favore dell’imputato, solo il giudizio di equivalenza.
La legge n. 251 del 2005 ha, infatti, riformulato il quarto comma dell’art. 99 c.p., introducendo il divieto di prevalenza di qualsiasi circostanza attenuante sulla recidiva reiterata, precludendo così in modo assoluto al giudice di applicare, in tal caso, la relativa diminuzione di pena fino a un terzo.
Già in passato il giudice costituzionale ha sottolineato come deroghe al regime ordinario del bilanciamento tra circostanze, come disciplinato dall’art. 69 c.p., sono sì costituzionalmente legittime e rientrano nell’ambito delle scelte discrezionali del legislatore, ma sempre che non trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio (cfr. Corte Cost. n. 205/2017 e n. 68/2012; in senso conforme, sentenza n. 88 del 2019), non potendo in alcun caso giungere «a determinare un’alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti sulla strutturazione della responsabilità penale» (sentenze n. 73 del 2020 e n. 251 del 2012).
In particolare, però, l’art. 99, IV comma, c.p., nel testo risultante dalla legge n. 251 del 2005, è stato oggetto di numerose dichiarazioni di illegittimità costituzionale, che hanno restituito al giudice la possibilità di ritenere, nell’ambito dell’obbligatorio giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee, la prevalenza, rispetto all’aggravante della recidiva reiterata, di singole circostanze attenuanti, che sono state distintamente, di volta in volta, oggetto di verifica di legittimità costituzionale.
Nella fattispecie in esame del sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) viene in rilievo, come possibile diminuente, una condotta di minore offensività, che è tale quando "per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità".
In tempi più recenti la Corte Cost. (sentenza, n. 73/2000) è andata oltre, dichiarando l’illegittimità costituzionale della stessa disposizione attualmente censurata anche in riferimento a circostanze attenuanti comuni in ragione di altri concorrenti profili di specialità.
La diminuente del vizio parziale di mente di cui all’art. 89 c.p. è stata ritenuta espressiva della ridotta rimproverabilità, derivante dal minor grado di discernimento dell’autore della condotta e quindi l’inderogabile divieto di prevalenza di tale diminuente sulla recidiva reiterata non è compatibile con l’esigenza, di rango costituzionale, di determinazione di una pena proporzionata e calibrata sull’effettiva personalità del reo.
Peraltro l’attenuante della lieve entità del fatto nel reato di sequestro a scopo di estorsione ha una connotazione tutt’affatto particolare, non solo perché inserita nell’art. 630 c.p. dalla Corte Cost. con pronuncia additiva di illegittimità costituzionale, che ha riequilibrato il regime sanzionatorio, ma anche perché trova speciale giustificazione nelle caratteristiche oggettive della fattispecie incriminatrice e nella particolare cornice edittale della pena.
Per la Cost. la possibilità di riconoscere tale diminuente, infatti, si riconnette alla «natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo». Essa quindi non rileva marcatamente sul piano dell’offensività, in quanto presuppone una valutazione riferita al fatto nel suo complesso, in rapporto all’evento di per sé considerato e alla natura, specie, mezzi, modalità della condotta, nonché all’entità del danno o del pericolo per la persona sequestrata, avuto riguardo alle modalità della privazione della libertà personale e alla portata dell’ingiusto profitto perseguito dall’autore della condotta estorsiva.
La peculiarità del regime sanzionatorio edittale previsto per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione – che vede una pena detentiva molto elevata, sia nel minimo (venticinque anni di reclusione), sia nel massimo (trenta anni), all’interno di una “forbice” ridotta a soli cinque anni – e la necessaria funzione di riequilibrio della diminuente in esame comportano che la disciplina censurata, nel precludere al giudice, nel bilanciamento delle circostanze, la possibilità di prevalenza della diminuente del «fatto di lieve entità» sulla recidiva reiterata, finisce per disconoscere il principio della necessaria proporzione della pena rispetto all’offensività del fatto.
L’esigenza di assicurare anche per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, attenuato dalla lieve entità del fatto, una pena adeguata e proporzionata alla differente gravità del fatto-reato diventa più stringente proprio in considerazione di tale particolare cornice edittale.
Sotto questo specifico profilo, la disposizione censurata, nel precludere la prevalenza sulla recidiva reiterata dell’attenuante del «fatto di lieve entità», vanifica la necessaria funzione mitigatrice della pena, che già la Corte Cost. con la sentenza n. 68/2012, le ha riconosciuto, non diversamente da quanto ritenuto per la diminuente di cui all’art. 116 c.p., «al di là dell’essere essa un’attenuante comune e non già ad effetto speciale» (Cfr. Corte Cost. n. 55/2021).
La scelta del legislatore trova un necessario bilanciamento proprio nella facoltà del giudice, nei casi di sequestro di persona a scopo di estorsione in cui il fatto è riconosciuto di lieve entità, di applicare la diminuzione della pena, fino alla misura massima non eccedente il terzo (otto anni e quattro mesi di reclusione), che in tale marcata estensione realizza la finalità di riequilibrio di un trattamento sanzionatorio di particolare rigore.
IL PRINCIPIO SANCITO DALLA CORTE COST.
La corte Cost. afferma il principio della necessaria proporzione della pena rispetto all’offensività del fatto, che risulterebbe vanificato da una "abnorme enfatizzazione" della recidiva, indice di rimproverabilità e pericolosità, rilevante sul piano strettamente soggettivo.
La norma censurata impedisce, invece, in modo assoluto al giudice di ritenere prevalente la diminuente in questione, in presenza della recidiva reiterata, con ciò frustrando, irragionevolmente, gli effetti che l’attenuante mira ad attuare e compromettendone la necessaria funzione di riequilibrio sanzionatorio.
Il divieto inderogabile di prevalenza dell’attenuante in esame non è dunque compatibile con il principio di determinazione di una pena proporzionata, idonea a tendere alla rieducazione del condannato ai sensi dell’art. 27, III comma, Cost., che implica un costante principio di proporzione tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall’altra.
Violato è anche il principio di uguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.), in quanto il divieto censurato vanifica la funzione che l’attenuante tende ad assicurare, ossia sanzionare in modo diverso situazioni differenti sul piano dell’offensività della condotta. Per effetto di tale divieto si ha, invece, che fatti di minore entità possono essere irragionevolmente sanzionati con la stessa pena, prevista dal primo comma dell’art. 630 c.p., per le ipotesi più gravi, vale a dire per condotte che, pur aggredendo i medesimi beni giuridici, sono completamente differenti con riguardo "alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo".
In conclusione la corte cost. dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, IV comma, c.p., come sostituito dall’art. 3 della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità – introdotta con sentenza n. 68 del 2012 di questa Corte, in relazione al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’art. 630 c.p. – sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99, IV comma, c.p.
É illegittimo l’art. 69, IV comma, c.p., come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99, IV comma, c.p.
Corte Cost. n. 143 dell'8 luglio 2021
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