Art. 2. Codice dei medicinali. Campo di applicazione; prevalenza della disciplina dei medicinali su altre discipline.
Art. 2 – Campo di applicazione; prevalenza della disciplina dei medicinali su altre discipline.
Art. 3. Codice dei medicinali. Fattispecie escluse dalla disciplina.
Art. 3 – Fattispecie escluse dalla disciplina.
Art. 4. Codice dei medicinali. Salvaguardia delle norme sulla protezione radiologica; materie escluse dal campo di applicazione.
Art. 4 – Salvaguardia delle norme sulla protezione radiologica; materie escluse dal campo di applicazione.
Art. 5. Codice dei medicinali. Casi di non applicazione del titolo III.
Art. 5 – Casi di non applicazione del titolo III.
Art. 6. Codice dei medicinali. Estensione ed effetti dell'autorizzazione.
Art. 6 – Estensione ed effetti dell'autorizzazione.
Art. 7. Codice dei medicinali. Radiofarmaci preparati al momento dell'uso.
Art. 7 – Radiofarmaci preparati al momento dell'uso.
Art. 8. Codice dei medicinali. Domanda di autorizzazione.
Art. 8 – Domanda di autorizzazione.
Art. 9. Codice dei medicinali. Informazioni e documenti aggiuntivi a corredo della domanda di AIC di generatori di radionuclidi.
Art. 9 – Informazioni e documenti aggiuntivi a corredo della domanda di AIC di generatori di radionuclidi.
Art. 10. Codice dei medicinali. Domande semplificate di AIC per i medicinali generici.
Art. 10 – Domande semplificate di AIC per i medicinali generici.
Art. 11. Codice dei medicinali. Domande bibliografiche di AIC.
Art. 11 – Domande bibliografiche di AIC.
Art. 13. Codice dei medicinali. Consenso all'utilizzazione del dossier da parte di terzi.
Art. 13 – Consenso all'utilizzazione del dossier da parte di terzi.
Art. 14. Codice dei medicinali. Riassunto delle caratteristiche del prodotto.
Art. 14 – Riassunto delle caratteristiche del prodotto.
Art. 15. Codice dei medicinali. Esperti che elaborano le documentazioni.
Art. 15 – Esperti che elaborano le documentazioni.
Art. 16. Codice dei medicinali. Procedura semplificata di registrazione.
Art. 16 – Procedura semplificata di registrazione.
Art. 17. Codice dei medicinali. Contenuto della domanda di registrazione semplificata.
Art. 17 – Contenuto della domanda di registrazione semplificata.
Art. 18. Codice dei medicinali. Medicinali omeopatici a cui non si applica la procedura semplificata di registrazione.
Art. 18 – Medicinali omeopatici a cui non si applica la procedura semplificata di registrazione.
Art. 19. Codice dei medicinali. Comunicazioni in ambito comunitario.
Art. 19 – Comunicazioni in ambito comunitario.
Art. 20. Codice dei medicinali. Disposizioni sui medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995; estensione della disciplina ai medicinali antroposofici (1).
Art. 20 – Disposizioni sui medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995; estensione della disciplina ai medicinali antroposofici (1).