Art. 100. Codice antimafia. Obbligo di acquisizione della documentazione antimafia nel quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dell'articolo 143.

Art. 100 – Obbligo di acquisizione della documentazione antimafia nel quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dell'articolo 143.

Art. 101. Codice antimafia. Facolta' di avvalersi della Stazione unica appaltante.

Art. 101 – Facolta' di avvalersi della Stazione unica appaltante.