Art. 151. Codice di giustizia contabile. Giudice competente.

Art. 151 – Giudice competente.

Art. 152. Codice di giustizia contabile. Forma della domanda.

Art. 152 – Forma della domanda.

Art. 153. Codice di giustizia contabile. Inammissibilita' del ricorso.

Art. 153 – Inammissibilita' del ricorso.

Art. 154. Codice di giustizia contabile. Deposito del ricorso.

Art. 154 – Deposito del ricorso.

Art. 155. Codice di giustizia contabile. Fissazione dell'udienza e notificazione del ricorso.

Art. 155 – Fissazione dell'udienza e notificazione del ricorso.

Art. 156. Codice di giustizia contabile. Costituzione del convenuto

Art. 156 – Costituzione del convenuto.

Art. 157. Codice di giustizia contabile. Costituzione e difesa personale delle parti (1).

Art. 157 – Costituzione e difesa personale delle parti (1).

Art. 158. Codice di giustizia contabile. Difesa delle pubbliche amministrazioni.

Art. 158 – Difesa delle pubbliche amministrazioni.

Art. 159. Codice di giustizia contabile. Domanda riconvenzionale.

Art. 159 – Domanda riconvenzionale.

Art. 160. Codice di giustizia contabile. Intervento.

Art. 160 – Intervento.

Art. 160 bis. Codice di giustizia contabile. Integrazione del contraddittorio per ordine del giudice (1).

Art. 160 bis – Integrazione del contraddittorio per ordine del giudice (1).

Art. 161. Codice di giustizia contabile. Istanza provvedimenti cautelari.

Art. 161 – Istanza provvedimenti cautelari.

Art. 162. Codice di giustizia contabile. Reclamo.

Art. 162 – Reclamo.

Art. 163. Codice di giustizia contabile. Esecuzione dei provvedimenti cautelari.

Art. 163 – Esecuzione dei provvedimenti cautelari.

Art. 164. Codice di giustizia contabile. Udienza di discussione.

Art. 164 – Udienza di discussione.

Art. 165. Codice di giustizia contabile. Poteri istruttori del giudice.

Art. 165 – Poteri istruttori del giudice.

Art. 166. Codice di giustizia contabile. Consulente tecnico.

Art. 166 – Consulente tecnico.

Art. 167. Codice di giustizia contabile. Pronuncia della sentenza.

Art. 167 – Pronuncia della sentenza.

Art. 168. Codice di giustizia contabile. Deposito della sentenza.

Art. 168 – Deposito della sentenza.

Art. 169. Codice di giustizia contabile. Esecutorietą della sentenza.

Art. 169 – Esecutorietà della sentenza.

Art. 170.Codice di giustizia contabile. Appello in materia pensionistica.

Art. 170 – Appello in materia pensionistica.

Art. 171. Codice di giustizia contabile. Ricorso nell'interesse della legge.

Art. 171 – Ricorso nell'interesse della legge.