Art. 200. Codice degli appalti. Disposizioni generali.
Art. 200 –Disposizioni generali.
Art. 201. Codice degli appalti. Strumenti di pianificazione e programmazione.
Art. 201 –Strumenti di pianificazione e programmazione.
Art. 202. Codice degli appalti. Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie.
Art. 202 –Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie.
Art. 203. Codice degli appalti. Monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari.
Art. 203 –Monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari.
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