Art. 211. Codice di giustizia contabile. Giudizio di interpretazione del titolo giudiziale.

Art. 211 Giudizio di interpretazione del titolo giudiziale.

Art. 212. Codice di giustizia contabile. Titolo esecutivo.

Art. 212 - Titolo esecutivo. (1)

Art. 213. Codice di giustizia contabile. Potere di iniziativa e attivita' del pubblico ministero.

Art. 213 - Potere di iniziativa e attivita' del pubblico ministero.

Art. 214. Codice di giustizia contabile. Attivita' esecutiva dell'amministrazione o dell'ente danneggiato.

Art. 214 - Attivita' esecutiva dell'amministrazione o dell'ente danneggiato.

Art. 215. Codice di giustizia contabile. Recupero del credito erariale in via amministrativa.

Art. 215 - Recupero del credito erariale in via amministrativa.

Art. 216. Codice di giustizia contabile. Esecuzione forzata innanzi al giudice ordinario.

Art. 216 - Esecuzione forzata innanzi al giudice ordinario.

Art. 217. Codice di giustizia contabile. Giudice dell'ottemperanza.

Art. 217 - Giudice dell'ottemperanza.

Art. 218. Codice di giustizia contabile. Procedimento.

Art. 218 - Procedimento.