Art. 298 bis. Codice dell’ambiente. Disposizioni particolari per installazioni e stabilimenti che producono biossido di titanio e solfati di calcio (1) (2).

Art. 298 bis Disposizioni particolari per installazioni e stabilimenti che producono biossido di titanio e solfati di calcio (1) (2).

Art. 299. Codice dell’ambiente. Competenze ministeriali.

Art. 299 Competenze ministeriali.

Art. 300. Codice dell’ambiente. Danno ambientale.

Art. 300 Danno ambientale.

Art. 301. Codice dell’ambiente. Attuazione del principio di precauzione.

Art. 301 Attuazione del principio di precauzione.

Art. 302. Codice dell’ambiente. Definizioni.

Art. 302 Definizioni.

Art. 303. Codice dell’ambiente. Esclusioni.

Art. 303 Esclusioni.

Art. 304. Codice dell’ambiente. Azione di prevenzione.

Art. 304 Azione di prevenzione.

Art. 305. Codice dell’ambiente. Ripristino ambientale.

Art. 305 Ripristino ambientale.

Art. 306. Codice dell’ambiente. Determinazione delle misure per il ripristino ambientale.

Art. 306 Determinazione delle misure per il ripristino ambientale.

Art. 306 bis. Codice dell’ambiente. Determinazione delle misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale (1).

Art. 306 bis Determinazione delle misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale (1).

Art. 307. Codice dell’ambiente. Notificazione delle misure preventive e di ripristino.

Art. 307 Notificazione delle misure preventive e di ripristino.

Art. 308. Codice dell’ambiente. Costi dell'attività di prevenzione e di ripristino.

Art. 308 Costi dell'attività di prevenzione e di ripristino.

Art. 309. Codice dell’ambiente. Richiesta di intervento statale.

Art. 309 Richiesta di intervento statale.

Art. 310. Codice dell’ambiente. Ricorsi.

Art. 310 Ricorsi.

Art. 311. Codice dell’ambiente. Azione risarcitoria in forma specifica e per equivalente patrimoniale (1).

Art. 311 Azione risarcitoria in forma specifica e per equivalente patrimoniale (1).

Art. 312. Codice dell’ambiente. Istruttoria per l'emanazione dell'ordinanza ministeriale.

Art. 312 Istruttoria per l'emanazione dell'ordinanza ministeriale.

Art. 313. Codice dell’ambiente. Ordinanza.

Art. 313 Ordinanza.

Art. 314. Codice dell’ambiente. Contenuto dell'ordinanza.

Art. 314 Contenuto dell'ordinanza.

Art. 315. Codice dell’ambiente. Effetti dell'ordinanza sull'azione giudiziaria.

Art. 315 Effetti dell'ordinanza sull'azione giudiziaria.

Art. 316. Codice dell’ambiente. Ricorso avverso l'ordinanza.

Art. 316 Ricorso avverso l'ordinanza.

Art. 317. Codice dell’ambiente. Riscossione dei crediti e fondo di rotazione.

Art. 317 Riscossione dei crediti e fondo di rotazione.

Art. 318. Codice dell’ambiente. Norme transitorie e finali.

Art. 318 Norme transitorie e finali.

Art. 318 bis. Codice dell’ambiente. Ambito di applicazione (1).

Art. 318 bis Ambito di applicazione (1).

Art. 318 ter. Codice dell’ambiente. Prescrizioni (1).

Art. 318 ter Prescrizioni (1).

Art. 318 quater. Codice dell’ambiente. Verifica dell'adempimento (1).

Art. 318 quater Verifica dell'adempimento (1).

Art. 318 quinquies. Codice dell’ambiente. Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore (1).

Art. 318 quinquies Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore (1).

Art. 318 sexies. Codice dell’ambiente. Sospensione del procedimento penale (1).

Art. 318 sexies Sospensione del procedimento penale (1).

Art. 318 septies. Codice dell’ambiente. Estinzione del reato (1).

Art. 318 septies Estinzione del reato (1).

Art. 318 octies. Codice dell’ambiente. Norme di coordinamento e transitorie (1).

Art. 318 octies Norme di coordinamento e transitorie (1).