Art. 648 Codice di Procedura Penale. Irrevocabilitą  delle sentenze e dei decreti penali.

648. Irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali.

Art. 649 Codice di Procedura Penale. Divieto di un secondo giudizio.

649. Divieto di un secondo giudizio. (1).

Art. 650 Codice di Procedura Penale. Esecutivitą  delle sentenze e dei decreti penali.

650. Esecutività delle sentenze e dei decreti penali.

Art. 651 Codice di Procedura Penale. Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno.

651. Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno.

Art. 652 Codice di Procedura Penale. Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno.

652. Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno.

Art. 653 Codice di Procedura Penale. Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare.

653. Efficacia della sentenza penale nel giudizio disciplinare (1)

Art. 654 Codice di Procedura Penale. Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi.

654. Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi.