Art. 648 Codice di Procedura Penale. Irrevocabilitą delle sentenze e dei decreti penali.
648. Irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali.
Art. 649 Codice di Procedura Penale. Divieto di un secondo giudizio.
649. Divieto di un secondo giudizio. (1).
Art. 650 Codice di Procedura Penale. Esecutivitą delle sentenze e dei decreti penali.
650. Esecutività delle sentenze e dei decreti penali.
Art. 651 Codice di Procedura Penale. Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno.
651. Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno.
Art. 652 Codice di Procedura Penale. Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno.
652. Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno.