Art. 655 Codice di Procedura Penale. Funzioni del pubblico ministero.

655. Funzioni del pubblico ministero.

Art. 656 Codice di Procedura Penale. Esecuzione delle pene detentive.

656. Esecuzione delle pene detentive (1).

Art. 657 Codice di Procedura Penale. Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo.

657. Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo.

Art. 657 Bis Codice Procedura Penale. Computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca.

Articolo 657 Bis. Computo del periodo di messa alla prova dell'imputato in caso di revoca (1).

Art. 658 Codice di Procedura Penale. Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza.

658. Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza.

Art. 659 Codice di Procedura Penale. Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza.

659. Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza.

Art. 660 Codice di Procedura Penale. Esecuzione delle pene pecuniarie.

660. Esecuzione delle pene pecuniarie.

Art. 661 Codice di Procedura Penale. Esecuzione delle sanzioni sostitutive.

661. Esecuzione delle sanzioni sostitutive.

Art. 662 Codice di Procedura Penale. Esecuzione delle pene accessorie.

662. Esecuzione delle pene accessorie.

Art. 663 Codice di Procedura Penale. Esecuzione di pene concorrenti.

663. Esecuzione di pene concorrenti.

Art. 664 Codice di Procedura Penale. Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie.

664. Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie.