Art. 952 Codice Civile. Costituzione del diritto di superficie.
Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà [arttt. 934, 953, 954, 955, 1350, n. 2, 2643, n. 2, 2810, n. 3, 2812 c.c.].
Art. 953 Codice Civile. Costituzione a tempo determinato.
Se la costituzione del diritto è stata fatta per un tempo determinato, allo scadere del termine il diritto di superficie si estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione [art. 934 c.c.].
Art. 954 Codice Civile. Estinzione del diritto di superficie.
L'estinzione del diritto di superficie per scadenza del termine importa l'estinzione dei diritti reali imposti dal superficiario. I diritti gravanti sul suolo si estendono alla costruzione, salvo, per le ipoteche, il disposto del primo comma dell'articolo 2816.