Art. 44. Codice degli appalti. Digitalizzazione delle procedure.

Art. 44 – Digitalizzazione delle procedure.

Art. 45. Codice degli appalti. Operatori economici.

Art. 45 – Operatori economici.

Art. 46. Codice degli appalti. Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

Art. 46 – Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

Art. 47. Codice degli appalti. Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare.

Art. 47 – Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare.

Art. 48. Codice degli appalti. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici.

Art. 48 – Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici.

Art. 49. Codice degli appalti. Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali.

Art. 49 – Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali.

Art. 50. Codice degli appalti. Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi.

Art. 50 – Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi.

Art. 51. Codice degli appalti. Suddivisione in lotti.

Art. 51 – Suddivisione in lotti.

Art. 52. Codice degli appalti. Regole applicabili alle comunicazioni.

Art. 52 – Regole applicabili alle comunicazioni.

Art. 53. Codice degli appalti. Accesso agli atti e riservatezza.

Art. 53 – Accesso agli atti e riservatezza.

Art. 54. Codice degli appalti. Accordi quadro.

Art. 54 – Accordi quadro.

Art. 55. Codice degli appalti. Sistemi dinamici di acquisizione.

Art. 55 – Sistemi dinamici di acquisizione.

Art. 56. Codice degli appalti. Aste elettroniche.

Art. 56 – Aste elettroniche.

Art. 57. Codice degli appalti. Cataloghi elettronici.

Art. 57 – Cataloghi elettronici.

Art. 58. Codice degli appalti. Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione.

Art. 58 – Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione.

Art. 59. Codice degli appalti. Scelta delle procedure e oggetto del contratto (1).

Art. 59 – Scelta delle procedure e oggetto del contratto (1).

Art. 60. Codice degli appalti. Procedura aperta.

Art. 60 – Procedura aperta.

Art. 61. Codice degli appalti. Procedura aperta.

Art. 61 – Procedura aperta.

Art. 62. Codice degli appalti. Procedura competitiva con negoziazione.

Art. 62 – Procedura competitiva con negoziazione.

Art. 63 Codice degli appalti. Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

Art. 63. Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

Art. 64. Codice degli appalti. Dialogo competitivo.

Art. 64  – Dialogo competitivo.

Art. 65. Codice degli appalti. Partenariato per l'innovazione.

Art. 65  – Partenariato per l'innovazione.

Art. 66. Codice degli appalti. Consultazioni preliminari di mercato.

Art. 66 - Consultazioni preliminari di mercato.

Art. 67. Codice degli appalti. Partecipazione precedente di candidati o offerenti.

Art. 67 - Partecipazione precedente di candidati o offerenti.

Art. 68. Codice degli appalti. Specifiche tecniche.

Art. 68 - Specifiche tecniche.

Art. 69. Codice degli appalti. Etichettature.

Art. 69 - Etichettature.

Art. 70. Codice degli appalti. Avvisi di preinformazione.

Art. 70 - Avvisi di preinformazione.

Art. 71. Codice degli appalti. Bandi di gara.

Art. 71 - Bandi di gara.

Art. 72. Codice degli appalti. Redazione e modalita' di pubblicazione dei bandi e degli avvisi.

Art. 72 - Redazione e modalita' di pubblicazione dei bandi e degli avvisi.

Art. 73. Codice degli appalti. Pubblicazione a livello nazionale.

Art. 73 - Pubblicazione a livello nazionale.

Art. 74. Codice degli appalti. Disponibilita' elettronica dei documenti di gara.

Art. 74 - Disponibilita' elettronica dei documenti di gara.

Art. 75. Codice degli appalti. Disponibilita' elettronica dei documenti di gara.

Art. 75 - Disponibilita' elettronica dei documenti di gara.

Art. 76. Codice degli appalti. Informazione dei candidati e degli offerenti.

Art. 76 - Informazione dei candidati e degli offerenti.

Art. 77. Codice degli appalti. Commissione giudicatrice (1) (2).

Art. 77 - Commissione giudicatrice  (1) (2).

Art. 78. Codice degli appalti. Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici.

Art. 78 - Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici.

Art. 79. Codice degli appalti. Fissazione di termini.

Art. 79 - Fissazione di termini.

Art. 80. Codice degli appalti. Motivi di esclusione

Art. 80 - Motivi di esclusione.

Art. 81. Codice degli appalti. Documentazione di gara.

Art. 81 - Documentazione di gara.

Art. 82. Codice degli appalti. Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova.

Art. 82 - Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova.

Art. 83. Codice degli appalti. Criteri di selezione e soccorso istruttorio.

Art. 83 - Criteri di selezione e soccorso istruttorio.

Art. 84. Codice degli appalti. Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici (1).

Art. 84 - Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici (1).

Art. 85. Codice degli appalti. Documento di gara unico europeo.

Art. 85 - Documento di gara unico europeo.

Art. 86. Codice degli appalti. Mezzi di prova.

Art. 86 - Mezzi di prova.

Art. 87. Codice degli appalti. Certificazione delle qualita'.

Art. 87 - Certificazione delle qualita'.

Art. 88. Codice degli appalti. Registro on line dei certificati (e-Certis).

Art. 88 - Registro on line dei certificati (e-Certis).

Art. 89. Codice degli appalti. Avvalimento.

Art. 89 – Avvalimento.

Art. 90. Codice degli appalti. Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni.

Art. 90 – Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni.

Art. 91. Codice degli appalti. Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare.

Art. 91 – Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare.

Art. 92. Codice degli appalti. Riduzione del numero di offerte e soluzioni.

Art. 92 – Riduzione del numero di offerte e soluzioni.

Art. 93. Codice degli appalti. Garanzie per la partecipazione alla procedura.

Art. 93 – Garanzie per la partecipazione alla procedura.