Art. 957 Codice Civile. Disposizioni inderogabili.

L'enfiteusi [artt. 1158, 2810, n. 4, 2812 c.c.], salvo che il titolo disponga altrimenti, è regolata dalle norme contenute negli articoli seguenti [art. 1162 c.c.].

Art. 958 Codice Civile. Durata.

L'enfiteusi può essere perpetua o a tempo [art. 2815 c.c.].

Art. 959 Codice Civile. Diritti dell'enfiteuta.

L'enfiteuta ha gli stessi diritti [artt. 1350, n. 2, 2643, n. 2, 2810, n. 4 c.c.] che avrebbe il proprietario sui frutti [artt. 820, 821 c.c.] del fondo, sul tesoro [art. 932, 1058, 1077 c.c.] e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi speciali [art. 840 c.c.] (1).

Art. 960 Codice Civile. Obblighi dell'enfiteuta.

L'enfiteuta ha l'obbligo [artt. 964, 971, 1350, n. 2, 2643, n. 2 c.c.] di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone periodico [artt. 820, 972, 2948, n. 4 c.c.]. Questo può consistere in una somma di danaro ovvero in una quantità fissa di prodotti naturali [art. 2763 c.c.].

Art. 961 Codice Civile. Pagamento del canone.

L'obbligo del pagamento del canone grava solidalmente [art. 1292 c.c.] su tutti i coenfiteuti e sugli eredi dell'enfiteuta finché dura la comunione [art. 1294 c.c.].

Art. 962 Codice Civile. Revisione del canone.

[Decorsi almeno dieci anni dalla costituzione dell'enfiteusi, e successivamente dopo eguale periodo di tempo, le parti possono chiedere una revisione del canone [art. 1467 c.c.], qualora questo sia divenuto troppo tenue o troppo gravoso in relazione al valore attuale del fondo. Tale valore determina senza tener conto dei miglioramenti arrecati dall'enfiteuta di deterioramenti dovuti a causa a lui imputabile.

Art. 963 Codice Civile. Perimento totale o parziale del fondo.

Quando il fondo enfiteutico perisce interamente, l'enfiteusi si estingue [art. 975 c.c.].

Art. 964 Codice Civile. Imposte e altri pesi.

Le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo sono a carico dell'enfiteuta [art. 960, 967 c.c.], salve le disposizioni delle leggi speciali [art. 1009 c.c.].

Art. 965 Codice Civile. Disponibilitą  del diritto dell'enfiteuta.

L'enfiteuta può disporre del proprio diritto, sia per atto tra vivi [artt. 968, 1078, 1350, n. 2, 2643, n. 2 c.c.], sia per atto di ultima volontà [artt. 587, 2648 c.c.].

Art. 966 Codice Civile. Prelazione a favore del concedente.

[In caso di vendita del diritto dell'enfiteuta, il concedente è preferito a parità di condizioni. L'enfiteuta deve notificare al concedente la proposta di alienazione, indicandone il prezzo; il concedente deve esercitare il suo diritto entro il termine di trenta giorni. In mancanza della notificazione, il concedente, entro un anno dalla notizia della vendita, può riscattare il diritto dall'acquirente e da ogni successivo avente causa [art. 2964 c.c.].

Art. 967 Codice Civile. Diritti e obblighi dell'enfiteuta e del concedente in caso di alienazione.

In caso di alienazione, il nuovo enfiteuta è obbligato solidalmente [art. 1292 c.c.] col precedente al pagamento dei canoni non soddisfatti [artt. 964, 965 c.c.].

Art. 968 Codice Civile. Subenfiteusi.

La subenfiteusi non è ammessa [art. 965 c.c.].

Art. 969 Codice Civile. Ricognizione.

Il concedente può richiedere la ricognizione [art. 2720 c.c.] del proprio diritto da chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico, un anno prima del compimento del ventennio.

Art. 970 Codice Civile. Prescrizione del diritto dell'enfiteuta.

Il diritto dell'enfiteuta si prescrive [c.c. 2946] per effetto del non uso protratto per venti anni [artt. 958, 975, 1014, n. 1, 1073, 1077, 1078, 1166, 2651, 2815, 2934 c.c.; art. 252 disp. att. c.c.].

Art. 971 Codice Civile. Affrancazione.

[L'enfiteuta può [artt. 972, 973 c.c.] affrancare il fondo dopo venti anni dalla costituzione dell'enfiteusi [art. 1350, n. 6, 2643, n. 7, 2815 c.c.].

Art. 972 Codice Civile. Devoluzione.

Il concedente può [c.c. 971] chiedere la devoluzione del fondo enfiteutico [artt 975, 1077, 2653, n. 2, 2815 c.c.]:

Art. 973 Codice Civile. Clausola risolutiva espressa.

La dichiarazione del concedente di valersi della clausola risolutiva espressa [art. 1456 c.c.] non impedisce l'esercizio del diritto di affrancazione [art. 971 c.c.] [, eccettuato il caso in cui, a norma dell'articolo precedente, la domanda di devoluzione preclude l'affrancazione] (1).

Art. 974 Codice Civile. Diritti dei creditori dell'enfiteuta.

I creditori dell'enfiteuta possono intervenire nel giudizio di devoluzione [artt. 972, 2900 c.c.; art. 105 c.p.c.] per conservare le loro ragioni, valendosi all'uopo anche del diritto di affrancazione che spetti all'enfiteuta [art. 971 c.c.]; possono offrire il risarcimento dei danni e dare cauzione per l'avvenire.

Art. 975 Codice Civile. Miglioramenti e addizioni.

Quando cessa l'enfiteusi [artt. 958, 963, 970, 972 c.c.], all'enfiteuta spetta il rimborso dei miglioramenti [art. 1078 c.c.] nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti stessi, quali sono accertati al tempo della riconsegna [artt. 1150, 1592, 2811, 2815 c.c.].

Art. 976 Codice Civile. Locazioni concluse dall'enfiteuta.

Per le locazioni concluse dall'enfiteuta si applicano le norme dell'articolo 999 [artt. 1596, 1599 c.c.].

Art. 977 Codice Civile. Enfiteusi costituite dalle persone giuridiche.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche alle enfiteusi costituite dalle persone giuridiche [artt 11, 12 c.c.], salvo che sia disposto diversamente dalle leggi speciali [art. 979 c.c.].