Art. 103 Costituzione.
103. Il Consiglio di Stato [art. 100 Cost.] e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi [artt. 24, 111, 113, 125 Cost.].
Art. 104 Costituzione.
104. La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Art. 105 Costituzione.
105. Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati [artt. 106, 107 Cost].
Art. 107 Costituzione.
107. I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Art. 108 Costituzione.
108. Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
Art. 109 Costituzione.
109. L'Autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria [artt. 55, 56, 57, 58, 59 c.p.p.].
Art. 110 Costituzione.
110. Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministero della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia [art. 107 Cost.].