Art. 101 Costituzione.

101.

Art. 102 Costituzione

102.

Art. 103 Costituzione.

103. Il Consiglio di Stato [art. 100 Cost.] e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi [artt. 24, 111, 113, 125 Cost.].

Art. 104 Costituzione.

104. La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Art. 105 Costituzione.

105. Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati [artt. 106, 107 Cost].

Art. 106 Costituzione.

106. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

Art. 107 Costituzione.

107. I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Art. 108 Costituzione.

108. Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

Art. 109 Costituzione.

109. L'Autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria [artt. 55, 56, 57, 58, 59 c.p.p.].

Art. 110 Costituzione.

110. Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministero della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia [art. 107 Cost.].

Art. 111 Costituzione.

111. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge (1).

Art. 112 Costituzione.

112. Il Pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Art. 113 Costituzione.

113. Contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa [artt. 24, 103, 125] Cost..