Art. 730 Codice di Procedura Penale. Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal codice penale.
730. Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal codice penale.
Art. 731 Codice di Procedura Penale. Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi internazionali.
731. Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi internazionali.
Art. 732 Codice di Procedura Penale. Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili.
732. Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili.
Art. 733 Codice di Procedura Penale. Presupposti del riconoscimento.
733. Presupposti del riconoscimento.
Art. 734 Codice di Procedura Penale. Deliberazione della corte di appello.
734. Deliberazione della corte di appello. (1)
Art. 735 Codice di Procedura Penale. Determinazione della pena ed ordine di confisca.
735. Determinazione della pena ed ordine di confisca.
Art. 738 Codice di Procedura Penale. Esecuzione conseguente al riconoscimento.
738. Esecuzione conseguente al riconoscimento.
Art. 739 Codice di Procedura Penale. Divieto di estradizione e di nuovo procedimento.
739. Divieto di estradizione e di nuovo procedimento.
Art. 740 Codice di Procedura Penale. Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate.
740. Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate.
Art. 741 Codice di Procedura Penale. Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni civili di sentenze penali straniere.
741. Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni civili di sentenze penali straniere.
Art. 742 Codice di Procedura Penale. Poteri del ministro di grazia e giustizia e presupposti dell'esecuzione all'estero.
742. Poteri del ministro di grazia e giustizia e presupposti dell'esecuzione all'estero.
Art. 743 Codice di Procedura Penale. Deliberazione della corte di appello.
743. Deliberazione della corte di appello.
Art. 744 Codice di Procedura Penale. Limiti dell'esecuzione della condanna all'estero.
744. Limiti dell'esecuzione della condanna all'estero.