Art. 1171 Codice Civile. Denunzia di nuova opera.

Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento [art. 982, 1021, 1022, 1031 c.c.] o il possessore, il quale ha ragione di temere che da una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo, sia per derivare danno alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare all'autorità giudiziaria la nuova opera, purché questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio [art. 2813 c.c.; art. 688 c.p.c.].

Art. 1172 Codice Civile. Denunzia di danno temuto.

Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento [art. 1079 c.c.] o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all'autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo [art. 823, 2813 c.c.; art. 688 c.p.c.].