Art. 75 Codice Civile. Linee della parentela.
Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra [art. 78 c.c.].
Art. 76 Codice Civile. Computo dei gradi.
Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.