Art. 74 Codice Civile. Parentela.

74. Parentela (1).

Art. 75 Codice Civile. Linee della parentela.

Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra [art. 78 c.c.].

Art. 76 Codice Civile. Computo dei gradi.

Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Art. 77 Codice Civile. Limite della parentela.

La legge non riconosce il vincolo di parentela [artt. 74, 87 c.c.] oltre il sesto grado [art. 572 c.c.], salvo che per alcuni effetti specialmente determinati [artt. 87, n. 1, 417, 583 c.c.].

Art. 78 Codice Civile. Affinitą .

L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.