Art. 114 Costituzione.

114. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni [artt. 131, 132 Cost.] e dallo Stato.

Art. 115 Costituzione.

115. [Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione] (1).

Art. 116 Costituzione.

116. Il Friuli-Venezia Giulia [disp. att. Cost. X], la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallé d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale [art. 138 Cost.].

Art. 117 Costituzione.

117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Art. 118 Costituzione.

118. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Art. 119 Costituzione.

119. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

Art. 120 Costituzione.

120. La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni [art. 16 Cost.], né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Art. 121 Costituzione.

121. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Art. 122 Costituzione.

122. Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità [artt. 84, 104, 135 Cost.] del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Art. 123 Costituzione.

123. Ciascuna regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Art. 124 Costituzione.

124. [Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione [art. 118 Cost.]] (1).

Art. 125 Costituzione.

125. [Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale] (1).

Art. 126 Costituzione.

126. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica (1).

Art. 127 Costituzione.

127. Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Art. 128 Costituzione.

128. [Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni] (1).

Art. 129 Costituzione.

129. [Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

Art. 130 Costituzione.

130. [Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.

Art. 131 Costituzione.

131. Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d'Aosta [artt. 57, 83, 116 Cost.]; Lombardia; Trentino-Alto Adige [art. 116 Cost.]; Veneto; Friuli-Venezia Giulia [art. 116 Cost.]; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise(1); Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia [art. 116 Cost.]; Sardegna [art. 116 Cost.].

Art. 132 Costituzione.

132. Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Art. 133 Costituzione.

133. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.