Art. 87. Codice dei medicinali. Classi dei medicinali ai fini della fornitura.
Art. 87 – Classi dei medicinali ai fini della fornitura.
Art. 88. Codice dei medicinali. Medicinali soggetti a prescrizione medica.
Art. 88 – Medicinali soggetti a prescrizione medica.
Art. 89. Codice dei medicinali. Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.
Art. 89 – Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.
Art. 90. Codice dei medicinali. Medicinali soggetti a prescrizione medica speciale.
Art. 90 – Medicinali soggetti a prescrizione medica speciale.
Art. 91. Codice dei medicinali. Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa.
Art. 91 – Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa.
Art. 92. Codice dei medicinali. Medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili.
Art. 92 – Medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili.
Art. 93. Codice dei medicinali. Medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti.
Art. 93 – Medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti.
Art. 94. Codice dei medicinali. Medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista.
Art. 94 – Medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista.
Art. 95. Codice dei medicinali. Accertamenti sull'osservanza delle disposizioni in materia di classificazione.
Art. 95 – Accertamenti sull'osservanza delle disposizioni in materia di classificazione.
Art. 96. Codice dei medicinali. Medicinali non soggetti a prescrizione.
Art. 96 – Medicinali non soggetti a prescrizione.
Art. 97. Codice dei medicinali. Pubblicazione dell'elenco dei medicinali secondo la classificazione ai fini della fornitura.
Art. 97 – Pubblicazione dell'elenco dei medicinali secondo la classificazione ai fini della fornitura.