Art. 135 Costituzione.
135. La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune [art. 55 Cost. (1) e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
Art. 136 Costituzione.
136. Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
Art. 137 Costituzione.
137. Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.
Art. 138 Costituzione.
138. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali [artt. 116, 132, 137 Cost.] sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione [art. 72 Cost.].