Art. 134 Costituzione.

134. La Corte costituzionale giudica:

Art. 135 Costituzione.

135. La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune [art. 55 Cost. (1) e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

Art. 136 Costituzione.

136. Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

Art. 137 Costituzione.

137. Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Art. 138 Costituzione.

138. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali [artt. 116, 132, 137 Cost.] sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione [art. 72 Cost.].

Art. 139 Costituzione.

139. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.