Art. 90 Codice di Procedura Penale. Diritti e facoltą  della persona offesa dal reato.

90. Diritti e facoltà della persona offesa dal reato.

Art. 90 bis codice di procedura penale. Informazioni alla persona offesa.

90 bis. Informazioni alla persona offesa. (1)

Art. 90 ter codice di procedura penale. Comunicazione dell'evasione e della scarcerazione.

90 ter. Comunicazione dell'evasione e della scarcerazione. (1)

Art. 90 quater Codice di Procedura Penale. Diritti e facoltą della persona offesa dal reato.

Art. 90 quater. Diritti e facoltà della persona offesa dal reato.

Art. 91 Codice di Procedura Penale. Diritti e facoltą  degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato.

91. Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato.

Art. 92 Codice di Procedura Penale. Consenso della persona fisica.

92. Consenso della persona offesa.

Art. 93 Codice di Procedura Penale. Intervento degli enti o delle associazioni.

93. Intervento degli enti o delle associazioni.

Art. 94 Codice di Procedura Penale. Termine per l'intervento.

94. Termine per l'intervento.

Art. 95 Codice di Procedura Penale. Provvedimenti del giudice.

95. Provvedimenti del giudice.