Art. 392 Codice di Procedura Penale. Casi.

392. Casi.

Art. 393 Codice di Procedura Penale. Richiesta.

393. Richiesta.

Art. 394 Codice di Procedura Penale. Richiesta della persona offesa.

394. Richiesta della persona offesa.

Art. 395 Codice di Procedura Penale. Presentazione e notificazione della richiesta.

395. Presentazione e notificazione della richiesta.

Art. 396 Codice di Procedura Penale. Deduzioni.

396. Deduzioni.

Art. 397 Codice di Procedura Penale. Differimento dell'incidente probatorio.

397. Differimento dell'incidente probatorio.

Art. 398 Codice di Procedura Penale. Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio.

398. Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio.

Art. 399 Codice di Procedura Penale. Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini.

399. Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini.

Art. 400 Codice di Procedura Penale. Provvedimenti per i casi di urgenza.

400. Provvedimenti per i casi di urgenza.

Art. 401 Codice di Procedura Penale. Udienza.

401. Udienza.

Art. 402 Codice di Procedura Penale. Estensione dell'incidente probatorio.

402. Estensione dell'incidente probatorio.

Art. 403 Codice di Procedura Penale. Utilizzabilità  nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio.

403. Utilizzabilità nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio.

Art. 404 Codice di Procedura Penale. Efficacia dell'incidente probatorio nei confronti della parte civile.

404. Efficacia dell'incidente probatorio nei confronti della parte civile.