Art. 332. Codice delle assicurazioni private. Fondo di integrazione a copertura del margine di solvibilitā delle imprese di assicurazione.
Art. 332 – Fondo di integrazione a copertura del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione.
Art. 333. Codice delle assicurazioni private. Imposte e tasse sulle iscrizioni e sulle annotazioni di vincolo delle attivitā patrimoniali.
Art. 333 – Imposte e tasse sulle iscrizioni e sulle annotazioni di vincolo delle attività patrimoniali.
Art. 334. Codice delle assicurazioni private. Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti (1).
Art. 334 – Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti (1).
Art. 335. Codice delle assicurazioni private. Imprese di assicurazione e di riassicurazione (A).
Art. 335 – Imprese di assicurazione e di riassicurazione (A).
Art. 336. Codice delle assicurazioni private. Intermediari di assicurazione e di riassicurazione.
Art. 336 – Intermediari di assicurazione e di riassicurazione.
Art. 337. Codice delle assicurazioni private. Periti assicurativi (1) (2).
Art. 337 – Periti assicurativi (1) (2).
Art. 338. Codice delle assicurazioni private. Imprese di assicurazione e di riassicurazione giā autorizzate.
Art. 338 – Imprese di assicurazione e di riassicurazione già autorizzate.
Art. 339. Codice delle assicurazioni private. Calcolo e copertura delle riserve tecniche dei rami vita.
Art. 339 – Calcolo e copertura delle riserve tecniche dei rami vita.
Art. 340. Codice delle assicurazioni private. Margine di solvibilitā disponibile nei rami vita.
Art. 340 – Margine di solvibilità disponibile nei rami vita.
Art. 341. Codice delle assicurazioni private. Imprese in liquidazione coatta.
Art. 341 – Imprese in liquidazione coatta.
Art. 342. Codice delle assicurazioni private. Partecipazioni giā autorizzate.
Art. 342 – Partecipazioni già autorizzate.
Art. 343. Codice delle assicurazioni private. Intermediari giā iscritti od operanti.
Art. 343 – Intermediari già iscritti od operanti.
Art. 344. Codice delle assicurazioni private. Periti di assicurazione giā iscritti.
Art. 344 – Periti di assicurazione già iscritti.
Art. 344 bis. Codice delle assicurazioni private. Regime di applicazione immediata (1).
Art. 344 bis – Regime di applicazione immediata (1).
Art. 344 ter. Codice delle assicurazioni private. Misure transitorie inerenti particolari tipi di imprese di assicurazione o di riassicurazione (1).
Art. 344 ter – Misure transitorie inerenti particolari tipi di imprese di assicurazione o di riassicurazione (1).
Art. 344 quater. Codice delle assicurazioni private. Misure transitorie inerenti l'informativa e il processo di controllo prudenziale (1).
Art. 344 quater – Misure transitorie inerenti l'informativa e il processo di controllo prudenziale (1).
Art. 344 quinquies. Codice delle assicurazioni private. Misure transitorie in materia di fondi propri e investimenti (1).
Art. 344 quinquies – Misure transitorie in materia di fondi propri e investimenti (1).
Art. 344 sexies. Codice delle assicurazioni private. Misure transitorie in materia di Requisito Patrimoniale di Solvibilitā.
Art. 344 sexies – Misure transitorie in materia di Requisito Patrimoniale di Solvibilità (1).
Art. 344 septies. Codice delle assicurazioni private. Misure transitorie in materia di misure di salvaguardia (1).
Art. 344 septies – Misure transitorie in materia di misure di salvaguardia (1).
Art. 344 octies. Codice delle assicurazioni private. Disposizioni transitorie in materia di vigilanza sul gruppo (1).
Art. 344 octies – Disposizioni transitorie in materia di vigilanza sul gruppo (1).
Art. 344 nonies. Codice delle assicurazioni private. Misura transitoria sui tassi d'interesse privi di rischio (1).
Art. 344 nonies – Misura transitoria sui tassi d'interesse privi di rischio (1).
Art. 344 decies. Codice delle assicurazioni private. Misura transitoria sulle riserve tecniche.
Art. 344 decies – Misura transitoria sulle riserve tecniche.
Art. 344 undecies. Codice delle assicurazioni private. Piano di transizione sulle misure transitorie relative ai tassi d'interesse privi di rischio e sulle riserve tecniche (1).
Art. 344 undecies – Piano di transizione sulle misure transitorie relative ai tassi d'interesse privi di rischio e sulle riserve tecniche (1).
Art. 344 duodecies. Codice delle assicurazioni private. Comunicazione di informazioni all'AEAP (1).
Art. 344 duodecies – Comunicazione di informazioni all'AEAP (1).
Art. 344 terdecies. Codice delle assicurazioni private. Disposizioni transitorie riguardanti il rispetto del Requisito Patrimoniale Minimo (1).
Art. 344 terdecies – Disposizioni transitorie riguardanti il rispetto del Requisito Patrimoniale Minimo (1).
Art. 344 quaterdecies. Codice delle assicurazioni private. Obblighi di informativa sulle maggiorazioni di capitale (1).
Art. 344 quaterdecies – Obblighi di informativa sulle maggiorazioni di capitale (1).
Art. 345. Codice delle assicurazioni private. Istituzioni e enti esclusi.
Art. 345 – Istituzioni e enti esclusi.
Art. 346. Codice delle assicurazioni private. Attivitā di assistenza prestata da enti e societā non assicurative.
Art. 346 – Attività di assistenza prestata da enti e società non assicurative.
Art. 347. Codice delle assicurazioni private. Potestā legislativa delle Regioni.
Art. 347 – Potestà legislativa delle Regioni.
Art. 348. Codice delle assicurazioni private. Esercizio congiunto dei rami vita e danni (1).
Art. 348 – Esercizio congiunto dei rami vita e danni (1).
Art. 349. Codice delle assicurazioni private. Imprese di assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione elvetica.
Art. 349 – Imprese di assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione elvetica.
Art. 350. Codice delle assicurazioni private. Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli intermediari ed il ruolo dei periti assicurativi.
Art. 350 – Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli intermediari ed il ruolo dei periti assicurativi.
Art. 351. Codice delle assicurazioni private. Modifiche ad altre norme in materia assicurativa.
Art. 351 – Modifiche ad altre norme in materia assicurativa.
Art. 352. Codice delle assicurazioni private. Coordinamento formale con altre norme di legge.
Art. 352 – Coordinamento formale con altre norme di legge.
Art. 353. Codice delle assicurazioni private. Integrazioni alle disposizioni relative all'imposta sui premi delle assicurazioni private.
Art. 353 – Integrazioni alle disposizioni relative all'imposta sui premi delle assicurazioni private.