Art. 210. Codice delle assicurazioni private. Vigilanza sul gruppo (1).
Art. 210 – Vigilanza sul gruppo (1).
Art. 210 bis. Codice delle assicurazioni private. Altre disposizioni applicabili (1).
Art. 210 bis – Altre disposizioni applicabili (1).
Art. 210 ter. Codice delle assicurazioni private. Albo delle societa' capogruppo (1).
Art. 210 ter – Albo delle societa' capogruppo (1).
Art. 210 quater. Codice delle assicurazioni private. Esclusione dall'area di vigilanza sul gruppo (1).
Art. 210 quater – Esclusione dall'area di vigilanza sul gruppo (1).
Art. 211. Codice delle assicurazioni private. Area della vigilanza supplementare.
Art. 211 – Area della vigilanza supplementare.
Art. 212. Codice delle assicurazioni private. Procedure di controllo interno.
Art. 212 – Procedure di controllo interno.
Art. 212 bis. Codice delle assicurazioni private. Poteri dell'IVASS (1).
Art. 212 bis – Poteri dell'IVASS (1).
Art. 213. Codice delle assicurazioni private. Vigilanza informativa (1).
Art. 213 – Vigilanza informativa (1).
Art. 214. Codice delle assicurazioni private. Vigilanza ispettiva (1).
Art. 214 – Vigilanza ispettiva (1).
Art. 214 bis. Codice delle assicurazioni private. Potere di indirizzo (1).
Art. 214 bis – Potere di indirizzo (1).
Art. 214 ter. Codice delle assicurazioni private. Valutazione regime di equivalenza di Stati terzi (1).
Art. 214 ter – Valutazione regime di equivalenza di Stati terzi (1).
Art. 215. Codice delle assicurazioni private. Operazioni infragruppo rilevanti.
Art. 215 – Operazioni infragruppo rilevanti.
Art. 215 bis. Codice delle assicurazioni private. Sistema di governo societario di gruppo (1).
Art. 215 bis – Sistema di governo societario di gruppo (1).
Art. 215 ter. Codice delle assicurazioni private. Sistema di governo societario di gruppo (1).
Art. 215 ter – Sistema di governo societario di gruppo (1).
Art. 215 quater. Codice delle assicurazioni private. Vigilanza sulla concentrazione di rischi (1).
Art. 215 quater – Vigilanza sulla concentrazione di rischi (1).
Art. 215 quinquies. Codice delle assicurazioni private. Operazioni infragruppo (1).
Art. 215 quinquies – Operazioni infragruppo (1).
Art. 216. Codice delle assicurazioni private. Comunicazione delle operazioni infragruppo (1).
Art. 216 – Comunicazione delle operazioni infragruppo (1).
Art. 216 bis. Codice delle assicurazioni private. Poteri dell'IVASS sulle operazioni infragruppo (1).
Art. 216 bis – Poteri dell'IVASS sulle operazioni infragruppo (1).
Art. 216 ter. Codice delle assicurazioni private. Vigilanza sulla solvibilita' di gruppo (1).
Art. 216 ter – Vigilanza sulla solvibilita' di gruppo (1).
Art. 216 quater. Codice delle assicurazioni private. Frequenza del calcolo (1).
Art. 216 quater – Frequenza del calcolo (1).
Art. 216 quinquies. Codice delle assicurazioni private. Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato (1).
Art. 216 quinquies – Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato (1).
Art. 216 sexies. Codice delle assicurazioni private. Calcolo della situazione di solvibilita' di gruppo (1).
Art. 216 sexies – Calcolo della situazione di solvibilita' di gruppo (1).
Art. 216 septies. Codice delle assicurazioni private. Maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato (1).
Art. 216 septies – Maggiorazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' di gruppo consolidato (1).
Art. 216 octies. Codice delle assicurazioni private. Informativa all'IVASS ai fini della verifica degli adempimenti sulla vigilanza sul gruppo (1).
Art. 216 octies – Informativa all'IVASS ai fini della verifica degli adempimenti sulla vigilanza sul gruppo (1).
Art. 216 nonies. Codice delle assicurazioni private. Informativa sulla solvibilita' di gruppo, la condizione finanziaria e la struttura del gruppo (1).
Art. 216 nonies – Informativa sulla solvibilita' di gruppo, la condizione finanziaria e la struttura del gruppo (1).
Art. 216 decies. Codice delle assicurazioni private. Processo di controllo prudenziale degli strumenti di vigilanza sul gruppo (1).
Art. 216 decies – Processo di controllo prudenziale degli strumenti di vigilanza sul gruppo (1).
Art. 217. Codice delle assicurazioni private. Solvibilitā corretta delle imprese di assicurazione.
Art. 217 – Solvibilità corretta delle imprese di assicurazione.
Art. 217 bis. Codice delle assicurazioni private. Gestione centralizzata del rischio: condizioni per la vigilanza sulla solvibilita' sul gruppo (1).
Art. 217 bis – Gestione centralizzata del rischio: condizioni per la vigilanza sulla solvibilita' sul gruppo (1).
Art. 217 ter. Codice delle assicurazioni private. Gestione centralizzata del rischio: procedura di autorizzazione.
Art. 217 ter – Gestione centralizzata del rischio: procedura di autorizzazione (1).
Art. 217 quater. Codice delle assicurazioni private. Gestione centralizzata del rischio: determinazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita'.
Art. 217 quater – Gestione centralizzata del rischio: determinazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilita'.
Art. 217 quinquies. Codice delle assicurazioni private. Gestione centralizzata del rischio: inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e del Requisito Patrimoniale Minimo (1).
Art. 217 quinquies – Gestione centralizzata del rischio: inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilita' e del Requisito Patrimoniale Minimo (1).
Art. 217 sexies. Codice delle assicurazioni private. Gestione centralizzata del rischio: fine delle deroghe per l'impresa controllata (1).
Art. 217 sexies – Gestione centralizzata del rischio: fine delle deroghe per l'impresa controllata (1).
Art. 217 septies. Codice delle assicurazioni private. Gestione centralizzata del rischio: imprese di assicurazione o riassicurazione controllate da una societa' di partecipazione assicurativa o da una
Art. 217 septies – Gestione centralizzata del rischio: imprese di assicurazione o riassicurazione controllate da una societa' di partecipazione assicurativa o da una societa' di partecipazione finanziaria mista (1).
Art. 218. Codice delle assicurazioni private. Verifica della solvibilitā dell'impresa controllante.
Art. 218 – Verifica della solvibilità dell'impresa controllante.
Art. 219. Codice delle assicurazioni private. Calcolo della situazione di solvibilitā corretta.
Art. 219 – Calcolo della situazione di solvibilità corretta.
Art. 220. Codice delle assicurazioni private. Accordi per la concessione di esoneri.
Art. 220 – Accordi per la concessione di esoneri.
Art. 220 bis. Codice delle assicurazioni private. Vigilanza sul sottogruppo nazionale con societa' controllante di Stato membro (1).
Art. 220 bis – Vigilanza sul sottogruppo nazionale con societa' controllante di Stato membro (1).
Art. 220 ter. Codice delle assicurazioni private. Disciplina applicabile al sottogruppo nazionale con societa' controllante di Stato membro (1).
Art. 220 ter – Disciplina applicabile al sottogruppo nazionale con societa' controllante di Stato membro (1).
Art. 220 quater. Codice delle assicurazioni private. Vigilanza sul sottogruppo nazionale con societa' controllante di Stato terzo (1).
Art. 220 quater – Vigilanza sul sottogruppo nazionale con societa' controllante di Stato terzo (1).
Art. 220 quinquies. Codice delle assicurazioni private. Verifica dell'equivalenza del regime di vigilanza sul gruppo (1).
Art. 220 quinquies – Verifica dell'equivalenza del regime di vigilanza sul gruppo (1).
Art. 220 sexies. Codice delle assicurazioni private. Verifica dell'equivalenza: livelli (1).
Art. 220 sexies – Verifica dell'equivalenza: livelli (1).
Art. 220 septies. Codice delle assicurazioni private. Sussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo (1).
Art. 220 septies – Sussistenza di un regime equivalente di vigilanza sul gruppo (1).