Art. 220 decies. Codice delle assicurazioni private. Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie (1).
Art. 220 decies – Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie (1).
Art. 221. Codice delle assicurazioni private. Violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attività a copertura.
Art. 221 – Violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attività a copertura.
Art. 222. Codice delle assicurazioni private. Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale di Solvibilita' (1).
Art. 222 – Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale di Solvibilita' (1).
Art. 222 bis. Codice delle assicurazioni private. Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale Minimo (1).
Art. 222 bis – Violazione delle norme sul Requisito Patrimoniale Minimo (1).
Art. 223. Codice delle assicurazioni private. Misure di intervento a tutela della solvibilità prospettica dell'impresa di assicurazione.
Art. 223 – Misure di intervento a tutela della solvibilità prospettica dell'impresa di assicurazione.
Art. 223 bis. Codice delle assicurazioni private. Misure di intervento in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione (1).
Art. 223 bis – Misure di intervento in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione (1).
Art. 223 ter. Codice delle assicurazioni private. Piano di risanamento e piano di finanziamento (1).
Art. 223 ter – Piano di risanamento e piano di finanziamento (1).
Art. 224. Codice delle assicurazioni private. Procedura di apposizione del vincolo sulle attività patrimoniali.
Art. 224 – Procedura di apposizione del vincolo sulle attività patrimoniali.
Art. 225. Codice delle assicurazioni private. Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale dell'autorizzazione.
Art. 225 – Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale dell'autorizzazione.
Art. 226. Codice delle assicurazioni private. Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi (1).
Art. 226 – Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi (1).
Art. 226 bis. Codice delle assicurazioni private. Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie di gruppo (1).
Art. 226 bis – Rilevazione e comunicazione del deterioramento delle condizioni finanziarie di gruppo (1).
Art. 227. Codice delle assicurazioni private. Misure in caso di verifica della situazione di solvibilita' di gruppo (1).
Art. 227 – Misure in caso di verifica della situazione di solvibilita' di gruppo (1).
Art. 228. Codice delle assicurazioni private. Misure a seguito della verifica di solvibilità dell'impresa controllante.
Art. 228 – Misure a seguito della verifica di solvibilità dell'impresa controllante.
Art. 229. Codice delle assicurazioni private. Commissario per il compimento di singoli atti.
Art. 229 – Commissario per il compimento di singoli atti.
Art. 230. Codice delle assicurazioni private. Commissario per la gestione provvisoria.
Art. 230 – Commissario per la gestione provvisoria.
Art. 231. Codice delle assicurazioni private. Amministrazione straordinaria.
Art. 231 – Amministrazione straordinaria.
Art. 232. Codice delle assicurazioni private. Efficacia delle misure di risanamento sul territorio comunitario.
Art. 232 – Efficacia delle misure di risanamento sul territorio comunitario.
Art. 233. Codice delle assicurazioni private. Organi della procedura di amministrazione straordinaria.
Art. 233 – Organi della procedura di amministrazione straordinaria.
Art. 234. Codice delle assicurazioni private. Poteri e funzionamento degli organi straordinari.
Art. 234 – Poteri e funzionamento degli organi straordinari.
Art. 235. Codice delle assicurazioni private. Adempimenti iniziali.
Art. 235 – Adempimenti iniziali.
Art. 237. Codice delle assicurazioni private. Adempimenti in materia di pubblicità.
Art. 237 – Adempimenti in materia di pubblicità.
Art. 238. Codice delle assicurazioni private. Esclusività delle procedure di risanamento.
Art. 238 – Esclusività delle procedure di risanamento.
Art. 239. Codice delle assicurazioni private. Imprese di assicurazione di Stati terzi e di imprese di riassicurazione estere.
Art. 239 – Imprese di assicurazione di Stati terzi e di imprese di riassicurazione estere.
Art. 240. Codice delle assicurazioni private. Decadenza dall'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione.
Art. 240 – Decadenza dall'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione.
Art. 241. Codice delle assicurazioni private. Liquidazione ordinaria dell'impresa di assicurazione.
Art. 241 – Liquidazione ordinaria dell'impresa di assicurazione.
Art. 242. Codice delle assicurazioni private. Revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione.
Art. 242 – Revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione.
Art. 243. Codice delle assicurazioni private. Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un'impresa di assicurazione di uno Stato terzo.
Art. 243 – Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un'impresa di assicurazione di uno Stato terzo.
Art. 244. Codice delle assicurazioni private. Decadenza e revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di riassicurazione.
Art. 244 – Decadenza e revoca dell'autorizzazione rilasciata all'impresa di riassicurazione.
Art. 245. Codice delle assicurazioni private. Liquidazione coatta amministrativa.
Art. 245 – Liquidazione coatta amministrativa.
Art. 246. Codice delle assicurazioni private. Organi della procedura.
Art. 246 – Organi della procedura.
Art. 247. Codice delle assicurazioni private. Adempimenti in materia di pubblicità.
Art. 247 – Adempimenti in materia di pubblicità.
Art. 248. Codice delle assicurazioni private. Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza.
Art. 248 – Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza.
Art. 249. Codice delle assicurazioni private. Effetti nei confronti dell'impresa, dei creditori e sui rapporti giuridici preesistenti.
Art. 249 – Effetti nei confronti dell'impresa, dei creditori e sui rapporti giuridici preesistenti.
Art. 250. Codice delle assicurazioni private. Poteri e funzionamento degli organi liquidatori.
Art. 250 – Poteri e funzionamento degli organi liquidatori.
Art. 251. Codice delle assicurazioni private. Adempimenti iniziali.
Art. 251 – Adempimenti iniziali.
Art. 252. Codice delle assicurazioni private. Accertamento del passivo.
Art. 252 – Accertamento del passivo.
Art. 253. Codice delle assicurazioni private. Informazione iniziale ai creditori noti di altri Stati membri.
Art. 253 – Informazione iniziale ai creditori noti di altri Stati membri.
Art. 254. Codice delle assicurazioni private. Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi.
Art. 254 – Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi.
Art. 257. Codice delle assicurazioni private. Liquidazione dell'attivo.
Art. 257 – Liquidazione dell'attivo.
Art. 258. Codice delle assicurazioni private. Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione o da contratti di riassicurazion (1).
Art. 258 – Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione o da contratti di riassicurazione (1).
Art. 259. Codice delle assicurazioni private. Ulteriori disposizioni per il trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione (1).
Art. 259 – Ulteriori disposizioni per il trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione (1).
Art. 260. Codice delle assicurazioni private. Ripartizione dell'attivo.
Art. 260 – Ripartizione dell'attivo.
Art. 263. Codice delle assicurazioni private. Esecuzione del concordato e chiusura della procedura.
Art. 263 – Esecuzione del concordato e chiusura della procedura.
Art. 264. Codice delle assicurazioni private. Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere.
Art. 264 – Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere.
Art. 265. Codice delle assicurazioni private. Liquidazione coatta di imprese non autorizzate.
Art. 265 – Liquidazione coatta di imprese non autorizzate.
Art. 266. Codice delle assicurazioni private. Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato.
Art. 266 – Responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato.
Art. 267. Codice delle assicurazioni private. Rapporti di lavoro, contratti su beni immobili navi e aeromobili, strumenti finanziari.
Art. 267 – Rapporti di lavoro, contratti su beni immobili navi e aeromobili, strumenti finanziari.
Art. 268. Codice delle assicurazioni private. Diritti reali di terzi su beni situati nel territorio della Repubblica.
Art. 268 – Diritti reali di terzi su beni situati nel territorio della Repubblica.
Art. 269. Codice delle assicurazioni private. Diritti del venditore, in caso di riserva di proprietà sul bene situato nel territorio della Repubblica.
Art. 269 – Diritti del venditore, in caso di riserva di proprietà sul bene situato nel territorio della Repubblica.
Art. 270. Codice delle assicurazioni private. Diritto alla compensazione nei rapporti con l'impresa di assicurazione.
Art. 270 – Diritto alla compensazione nei rapporti con l'impresa di assicurazione.
Art. 271. Codice delle assicurazioni private. Operazioni effettuate in mercati regolamentati italiani.
Art. 271 – Operazioni effettuate in mercati regolamentati italiani.
Art. 272. Codice delle assicurazioni private. Condizione di proponibilità delle azioni relative agli atti pregiudizievoli.
Art. 272 – Condizione di proponibilità delle azioni relative agli atti pregiudizievoli.
Art. 273. Codice delle assicurazioni private. Cause pendenti relative allo spoglio di beni dell'impresa di assicurazione.
Art. 273 – Cause pendenti relative allo spoglio di beni dell'impresa di assicurazione.
Art. 274. Codice delle assicurazioni private. Riconoscimento e poteri dei commissari e dei liquidatori.
Art. 274 – Riconoscimento e poteri dei commissari e dei liquidatori.
Art. 275. Codice delle assicurazioni private. Amministrazione straordinaria dell'ultima societa' controllante italiana (1).
Art. 275 – Amministrazione straordinaria dell'ultima societa' controllante italiana (1).
Art. 276. Codice delle assicurazioni private. Liquidazione coatta amministrativa dell'ultima societa' controllante italiana (1).
Art. 276 – Liquidazione coatta amministrativa dell'ultima societa' controllante italiana (1).
Art. 277. Codice delle assicurazioni private. Amministrazione straordinaria delle societa' del gruppo assicurativo (1).
Art. 277 – Amministrazione straordinaria delle societa’ del gruppo assicurativo (1).
Art. 278. Codice delle assicurazioni private. Liquidazione coatta amministrativa delle societa' del gruppo assicurativo (1).
Art. 278 – Liquidazione coatta amministrativa delle societa' del gruppo assicurativo (1).
Art. 279. Codice delle assicurazioni private. Procedure proprie delle singole societa' del gruppo assicurativo (1).
Art. 279 – Procedure proprie delle singole societa' del gruppo assicurativo (1).
Art. 280. Codice delle assicurazioni private. Disposizioni comuni agli organi delle procedure (1).
Art. 280 – Disposizioni comuni agli organi delle procedure (1).