Procura alle liti e decreto ingiuntivo: casi applicativi.

Procura ad litem e ricorso per decreto ingiuntivo: applicazioni pratiche sull'art. 83 c.p.c.



  • L’elezione di domicilio contenuta nella procura a margine di un ricorso per decreto ingiuntivo è idonea a far considerare il luogo indicato quale domicilio del creditore in cui l’obbligazione deve essere adempiuta?

No,non è idonea a far considerare il luogo indicato quale domicilio del creditore in cui l'obbligazione deve essere adempiuta ex art. 1182, terzo comma, cod. civ., atteso che ai fini della competenza territoriale, qualora sia convenuta una persona fisica, e si faccia riferimento al luogo del domicilio, che è criterio di collegamento rilevante sia ai fini dell'art. 18 cod. proc. civ. che dell'art. 20 cod. proc. civ. ed autonomo rispetto a quello della residenza, s'intende per domicilio il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi, che non va individuato solo con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali, ma anche ai suoi interessi morali, sociali e familiari, che confluiscono normalmente nel luogo ove la stessa vive con la propria famiglia, identificandosi, pertanto, tale luogo nel centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche. Cass. civ. n. 14937 del 14 giugno 2013.

  • L’inesistenza della procura alle liti nel ricorso per decreto ingiuntivo comporta l’invalidità anche della cognizione piena con il rito ordinario?

?L'inesistenza della procura alle liti relativa al ricorso per decreto ingiuntivo comporta l'invalidità non solo della fase monitoria e dell'ingiunzione, ma anche della domanda agli effetti della cognizione piena con il rito ordinario in sede di giudizio di opposizione, allorché l'opposto non abbia prodotto in quest'ultimo una nuova valida procura nella comparsa di risposta, con la conseguenza che il giudice deve definire l'opposizione con una pronuncia di mero rito dichiarativa del difetto del presupposto processuale del ministero del difensore. Cass. civ. n. 4780 del 26 febbraio 2013.

  • Controricorso in Cassazione: è ammissibile se proposto in base a procura rilasciata a margine del ricorso per decreto ingiuntivo?

No, è inammissibile il controricorso proposto in base ad una procura rilasciata a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, attesa la tassatività degli atti nei quali essa può essere inserita. Cassazione civile n. 7273 del 27 marzo 2014.

  • L’invalidità del decreto ingiuntivo è di ostacolo al giudizio di merito che si instaura con l’opposizione?

L'invalidità del decreto ingiuntivo, per essere stato il ricorso sottoscritto da un difensore sfornito di procura, non è di ostacolo al giudizio di merito che si instaura con l'opposizione, dovendo il giudice di questa accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dallo ingiungente opposto, ove ritualmente riproposto in tale sede, senza che rilevi - salvo che ai fini dell'esecuzione provvisoria e dell'incidenza delle spese nella fase monitoria - se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa. Cass. civ. n. 20943 del 3 ottobre 2014.

  • La procura alle liti conferita in calce alla copia notifica del decreto ingiuntivo priva di data certa è vaida?

La procura alle liti conferita al difensore in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo (o dell'atto di citazione), anche se priva di data certa e dell'indicazione nominativa del difensore, deve ritenersi valida se l'atto di opposizione (o la comparsa di risposta) sia redatto dal medesimo avvocato che ha autenticato la sottoscrizione del rappresentato e se il documento che reca la procura sia depositato al momento della costituzione in giudizio. Cass. civ. n. 9921 del 5 maggio 2011.

  • La procura riferita a diverso procedimento e riportata in mera fotocopia sull’atto di citazione e né integrata comporta l’inesistenza dell’atto di citazione?

Il difetto di procura comporta l'inesistenza dell'atto di citazione e l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo con conseguente passaggio in giudicato del medesimo decreto sul dedotto e sul deducibile. Trib. Teramo n. 113 del 18 gennaio 2011.

  • La mancanza del nome del difensore nella procura ad litem determina la nullità dell’atto?

La mancanza del nome del difensore nella procura ad litem non determina la nullità dell'atto quando, avuto riguardo agli altri riferimenti in esso contenuti ed al contesto in cui esso è inserito, non possa sorgere alcun ragionevole dubbio sulla individuazione del difensore e sulla legittimazione del medesimo alle attività processuali da lui compiute. Cass. civ. n. 8903 del 14 aprile 2010.

  • Il deposito dell’atto contenente la procura alla prima udienza di comparizione incide sulla validità della procura?

No. In tema di mandato alle liti, l'attestazione del difensore dà certezza non soltanto della autografia della sottoscrizione della parte, ma anche della data in cui la procura si indica come conferita. Pertanto il deposito dell'atto contenente la procura ad litem, alla prima udienza di comparizione non incide sulla validità della procura conferita in quanto rilasciata in data incontestabilmente anteriore. Cass. n. 16403 del 13 luglio 2010.

  • Il mandato “ ad litem” conferito in calce alla copia notificata della citazione attribuisce al difensore la facoltà di proporre anche domanda riconvenzionale?

Il mandato "ad litem", anche quando sia conferito in calce alla copia notificata della citazione, attribuisce al difensore la facoltà di proporre tutte le difese che siano comunque ricollegabili con l'originario oggetto della causa, e, quindi, anche la domanda riconvenzionale, atteso che quest'ultima, anche quando introduce un nuovo tema di indagine e mira all'attribuzione di un autonomo bene della vita, resta sempre fondamentalmente connotata dalla funzione difensiva di reazione alla pretesa della controparte. Cass. civ. n. 6883 del 20 marzo 2009.

  • La procura al difensore rilasciata al ricorso per decreto ingiuntivo abilita lo stesso anche nel giudizio di opposizione?

La procura al difensore rilasciata a margine o in calce al ricorso per decreto ingiuntivo abilita lo stesso al patrocinio non solo nella fase monitoria, ma anche nell'eventuale giudizio di opposizione, che non dà luogo ad un processo autonomo, ma integra un'ulteriore fase del procedimento iniziato dal creditore istante con il ricorso per ingiunzione. Cass. civ. n. 7821 del 25 marzo 2008.

Va rigettata la questione pregiudiziale sollevata nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in ordine alla eccepita nullità della procura conferita al procuratore di parte opposta. A tal proposito va rilevato che l’incertezza derivante dalla illeggibilità della firma del soggetto che ha conferito la procura alle liti è irrilevante quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo di quell’atto, data l’unitarietà del documento nel suo complesso che preclude un esame separato o parcellizzato delle singole componenti, o anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall’indicazione di una specifica funzione o carica che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese. Trib. Trani n. 50 del 27 febbraio 2007.

  • La procura conferita al difensore nel processo di cognizione i poteri conferiti si estendono anche al processo di esecuzione?

La procura conferita dalla parte al difensore nel processo di cognizione è intesa non solo al conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole, attributivo alla parte medesima del bene oggetto della controversia, ma anche all'attuazione concreta del comando giudiziale, cioè al conseguimento di quel bene attraverso l'esecuzione forzata, quando manchi la spontanea ottemperanza della controparte. Ne consegue che detta procura, in difetto di espressa limitazione, e particolarmente quando sia specificato che i poteri del difensore si estendono ad ogni stato e grado del procedimento, attribuisce lo "ius postulandi" anche in relazione al processo di esecuzione e negli eventuali giudizi di opposizione che possono frapporsi tra l'esercizio della pretesa esecutiva e la soddisfazione del credito. Cass. civ. n. 26296 del 14 dicembre 2007.

  • E’ valida la procura ad litem apposta solo in calce al ricorso per accertamento tecnico preventivo?

E’ valida la procura "ad litem" apposta solo in calce al ricorso per accertamento tecnico preventivo, con la formula contenente la delega al difensore a rappresentare e difendere nel procedimento, conferendogli ogni e più ampia facoltà di legge, anche se non ripetuta nel successivo atto di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto, il richiamo al procedimento, soprattutto se posto in relazione all'inciso relativo al conferimento di "ogni e più ampia facoltà di legge", integra quella volontà espressa, di cui all'ultimo comma dell'art. 83, c.p.c., che, vincendo la presunzione legale in senso contrario, consente di ritenere operante la procura "ad litem" conferita dalla parte al proprio difensore pertinente al grado di giudizio cui la stessa si riferisce. Trib. Bari n. 21 del 08 gennaio 2007.

  • La manacata sottoscrizione del difensore in calce all’atto introduttivo del procedimento monitorio ma apposta per certificare l’autenticità della firma di rilascio della procura alle liti comporta l’inesistenza dell’atto?

In tema di forma della domanda d'ingiunzione, in ordine alla quale l'art. 638 c.p.c. prescrive che il ricorso contenga i requisiti indicati nell'art. 125 c.p.c. (e, quindi, che esso sia sottoscritto: dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore), soltanto il totale difetto di sottoscrizione comporta l'inesistenza dell'atto, non quando quell'elemento formale, al quale l'ordinamento attribuisce la funzione di nesso tra il testo ed il suo apparente autore, sia desumibile da altri elementi indicati nell'atto stesso. Devesi, pertanto, escludere l'inesistenza del ricorso per decreto ingiuntivo allorché la sottoscrizione del difensore, pur mancando in calce a tale atto introduttivo del procedimento monitorio, figuri apposta per certificare l'autenticità della firma di rilascio della procura alle liti, redatta a margine dell'atto stesso, giacché, in tal caso, la firma del difensore ha lo scopo non solo di certificare l'autografia del mandato, ma anche di sottoscrivere la domanda di ingiunzione e di assumerne, conseguentemente, la paternità. Cass. civ. n. 8042 del 6 aprile 2006.

  • Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione la procura speciale può essere rilasciata a margine del decreto ingiuntivo opposto?

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione la procura speciale non può essere rilasciata in calce o a margine di atti diversi dal ricorso (nella specie, era stata conferita a margine del decreto ingiuntivo opposto in primo grado), stante il disposto tassativo dell'art. 83, comma 3, c.p.c., che implica la necessaria esclusione dell'utilizzabilità di atti diversi da quelli indicati, con la conseguente invalidità della procura medesima ove non sia apposta in uno degli atti richiamati nella suddetta norma. Tale vizio, incidendo sulla validità del rapporto processuale, va rilevato d'ufficio, con conseguenziale declaratoria di inammissibilità del ricorso, indipendentemente dall'eccezione della parte interessata . Cass. n. 823 del 18 gennaio 2006.

  • La procura rilasciata in margine o in calce al ricorso per decreto ingiuntivo senza alcuna limitazione abilita lo stesso anche al’eventuale giudizio di opposizione?

La procura al difensore rilasciata in margine o in calce al ricorso per decreto ingiuntivo senza alcuna espressione limitativa, abilita lo stesso non solo nella fase monitoria, ma anche all'eventuale giudizio di opposizione e all'eventuale grado d'appello, in quanto con l'attribuzione della procura si legittima il professionista ad adoperarsi per il conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole, attributivo alla parte del bene oggetto della controversia. Cass. civ. n. 18736 del 9 dicembre 2003.

  • L’elezione di domicilio nella procura gode della stessa ampiezza di quest’ultima?

In ipotesi di procura rilasciata per il ricorso per decreto ingiuntivo e per le eventuali fasi cautelari e di merito, con contestuale elezione di domicilio presso lo stesso difensore, anche l'elezione di domicilio deve intendersi effettuata con la stessa ampiezza della procura, per cui l'atto introduttivo del giudizio di merito successivo al rilascio "ante causam" della misura cautelare, che riduce l'ipoteca giudiziale iscritta in base al decreto ingiuntivo, è validamente notificato presso il domicilio già eletto dal ricorrente al momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo stesso. Cass. civ. n. 18518 del 4 dicembre 2003.

  • Anche in tema di opposizione a decreto ingiuntivo la contestazione tardiva va parificata all’assenza di contestazione dei poteri rappresentativi?

?Anche in tema di opposizione a decreto ingiuntivo la contestazione tardiva va parificata all'assenza di contestazione dei poteri rappresentativi, in capo alla persona che ha rilasciato la procura "ad litem", nel senso che essa non consente più alla controparte di provare l'esistenza di detti poteri, inizialmente non posta in discussione. Pertanto il creditore opposto, il quale intende contestare la sussistenza del potere di rappresentanza del soggetto che agisce in giudizio quale organo della società debitrice opponente, deve sollevare la relativa questione nel medesimo giudizio di opposizione e, se la stessa venga disattesa in primo grado, farne oggetto di specifico gravame in appello, non essendo consentito in secondo grado proporre sul punto contestazione tardiva. Il difetto di legittimazione ad processum deve ritenersi sanato, con efficacia retroattiva, dalla costituzione del soggetto legittimato, che aveva manifestato, ancorché tacitamente, la volontà di ratificare la condotta difensiva precedente. Cass. civ. n. 15483 del 5 novembre 2002.

  • In caso di pluralità di parti la procura deve essere sottoscritta da ognuna di esse?

Nel procedimento per la dichiarazione di inefficacia di decreto ingiuntivo "ex" art. 188 disp. att. c.p.c., in caso di pluralità di parti ricorrenti, la procura a margine del relativo ricorso deve recare la sottoscrizione di ognuna di esse, essendo, impedita, in caso contrario, la regolare costituzione del rapporto processuale nei confronti delle parti che non risultino aver conferito la procura stessa, con conseguente nullità del procedimento. Cass. 11 dicembre 1999 n. 13881.

Il principio della irrilevanza del mutamento dell'organo investito della rappresentanza processuale della persona giuridica sulla regolarità del procedimento iniziato in forza di procura rilasciata dal precedente rappresentante vale ad escludere l'idoneità del mutamento stesso a privare della sua perdurante efficacia un mandato "ad litem" originariamente concesso dall'organo effettivamente investito del potere rappresentativo.

Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione "ex" art. 111 cost. nei confronti della ordinanza del Presidente del tribunale con la quale sia stata dichiarata la inefficacia del decreto ingiuntivo pronunciato a carico di persona giuridica nelle more della quale sia mutato il legale rappresentante, ove l'atto di notificazione della decisione impugnata non contenga una specifica dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio, è valida la notifica del ricorso eseguita, ai sensi dell'art. 330 c.p.c., presso l'originario rappresentante legale, siccome procuratore costituito.

  • La procura alle liti è legata al contratto di patrocinio?

La procura alle liti, come atto interamente disciplinato dalla legge processuale, è insensibile alla sorte del contratto di patrocinio, soggetto alla disciplina sostanziale relativa al mandato; la nullità del contratto di patrocinio, pertanto, non toglie al difensore lo ius postulandi attribuito con la procura. Cass. civ. n. 8288 del 2 settembre 1997.

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